Garante Privacy: decisione 29 marzo 2001, in Bollettino, n. 18, marzo 2001, pag. 20
“i provvedimenti disciplinari dei Consigli dell’ordine e del Consiglio nazionale forense si configurano quali atti pubblici soggetti ad un regime di conoscibilità da parte di altri professionisti e di terzi”
“rispetto a tale regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia ed al regolare svolgimento dei procedimenti in ambito giudiziario, non può ritenersi prevalente … l’interesse alla riservatezza del singolo professionista destinatario di una misura disciplinare, ferma restando la necessità che la menzione del provvedimento che applica la misura avvenga in modo corretto e in termini esatti e completi”


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